Art. 1.

      1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Natura, funzioni e organi). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
      2. La comunità montana ha un organo rappresentativo, il consiglio generale, e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.
      3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene, con provvedimento del presidente della giunta regionale, tra non meno di tre comuni.
      4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

          a) le modalità di approvazione dello statuto;

          b) le procedure di concertazione;

          c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

 

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          d) i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea tra le comunità montane;

          e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

      5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia, e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
      6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
      7. Ai fini della graduazione e della differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, provvedono a individuare l'ambito territoriale della singola comunità montana, che deve tenere conto dell'omogeneità territoriale, delle fasce altimetriche di territorio, dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
      8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana siano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».